Egregio Dott. Giardina,

apprendiamo da uncomunicato pubblicato il 10 gennaio sul sito istituzionale delConsiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (CNOP), dal titolo“No a lauree telematiche in psicologia: una importante vittoria perla professione”, di una Sua dichiarazione secondo cui vi sarebbestata “una importante vittoria per la professione […] ottenuta inuna importante sinergia con il mondo universitario. I nostri sforziper dare dignità alla formazione sono stati premiati”, inriferimento all’approvazione del Decreto ministeriale del 23dicembre 2019 che, come si riporta nel comunicato, ha previsto, tral’altro, che “i corsi di laurea in Psicologia possano esseresvolti esclusivamente in presenza senza alcuna modalità telematica apartire dall’anno acc. 2020-21. Non si potranno aprire nuovi corsie quelli in essere andranno ad esaurimento ”.
Noi riteniamo che taleSua dichiarazione sia lesiva della “dignità” dei docenti e deidiscenti dei corsi di laurea che, autorizzati dal MIUR, l’UniversitàNiccolò Cusano eroga dal 2012, offrendo ai suoi studenti unaformazione di livello assoluto nell’ambito delle disciplinepsicologiche.
Riteniamo, inoltre, chenelle Sue affermazioni siano presenti inesattezze grossolane, cheprivano le affermazioni stesse dei presupposti logici delle loroconclusioni.1) La “sinergia con ilmondo universitario” non ci risulta abbia coinvolto anche noidocenti delle università telematiche. Potrà ben immaginare comequesto abbia precluso al CNOP di conoscere e analizzare in modoapprofondito la modalità telematica di insegnamento della nostrauniversità.
Le segnaliamo che ilnostro Ateneo, non solo si è sempre attenuto alle indicazioni delMIUR riguardanti la didattica erogativa e interattiva prevista peruna formazione di qualità, ma assicura quotidianamente numerose orededicate alla formazione in aula e ad opportunità di interazionesincrona docente-studente. A tale riguardo, nelleSue considerazioni Lei non spiega in alcun modo come i corsi erogatidalle università cosiddette “convenzionali” possano fornire unapreparazione “migliore” rispetto ai corsi erogati dalla nostrauniversità, né tantomeno avanza proposte atte a migliorareulteriormente la formazione universitaria. Si limita ad unaaffermazione scarsamente lungimirante, fondata su un ragionamento ditipo binario, che prevede telematiche sì/ telematiche no. E’evidente che tale tipo di ragionamento non considera in alcun modo lacomplessità italiana all’interno del panorama internazionale.Inoltre, cosa ben più grave, dimentica che i corsi di studioattivati presso le università telematiche sono soggetti ai medesimistandard qualitativi di quelli attivati nelle universitàconvenzionali e sono, pertanto, sottoposti ai controlli periodicidell’ANVUR, il che non consente di fare affermazioni dubitativesull’idoneità della preparazione degli studenti di universitàcome la nostra. Ancor di più. E’ampiamente noto che i corsi erogati dalle università “convenzionali”non prevedono alcun obbligo di frequenza per lo studente, né lapossibilità per lo stesso di visualizzare le lezioni h24 ovvero diinteragire quotidianamente con il docente. Ciò che è invece resopossibile dalla natura della nostra Università, la quale promuove,inoltre, una comunità di apprendimento attraverso strumentiinnovativi digitali interattivi.2) Le ricordiamo chetutti i professori incardinati presso i corsi di studio in Psicologiadell’università Niccolò Cusano sono abilitati dalla AbilitazioneScientifica Nazionale a ricoprire il proprio ruolo e che gliincardinamenti dei professori e dei ricercatori hanno seguito lestesse procedure e gli stessi principi previsti per le universitàcosiddette “convenzionali”, vale a dire, sono conseguentiall’esito di concorsi pubblici nazionali. Inoltre, i corsi distudio in Psicologia del nostro Ateneo hanno ottenuto una valutazionelusinghiera alla precedente Valutazione della Qualità della Ricerca,collocandosi in un’ottima posizione, pur in considerazione dellarecente istituzione dei corsi, tant’è che negl ultimi tre anni èstato possibile attivare ben due diversi corsi di dottorato diricerca, valutati dal MIUR come “innovativi”, con docenti quasiesclusivamente interni al nostro Ateneo.
3) I nostri laureatinelle classi di laurea LM-51 per svolgere la professione di psicologosuperano l’apposito esame di Stato allo stesso modo di ogni altrolaureato di università in presenza. Considerata l’ampiapercentuale di superamento dell’esame di abilitazione da parte deinostri laureati, che a Lei non può essere certo ignota in quantoPresidente del CNOP, non può che ritenersi oggettivamente ottimalela loro preparazione ai fini dell’esercizio della professione.Ovvero, altrimenti, dovrebbero essere messi in discussione l’interaorganizzazione e la funzione dell’esame di Stato per l’abilitazioneall’esercizio della professione di psicologo.

4) Quanto al punto d) deldocumento del CNOP del luglio 2019, richiamato nel comunicato,relativo allo “standard formativo per la professione sanitaria diPsicologo”, in cui si asserisce “la necessità del superamentodelle lauree telematiche, assolutamente incompatibili con la naturasanitaria della professione”, anche in ragione del fatto che “peraccedere al biennio specialistico non vi è alcun vincolo di CFU diarea psicologica nella laurea di primo livello, così da far accederealla professione di psicologo chiunque”, ci preme segnalarLe che:a) il nostro Ateneo, aifini dell’accesso alla classe di laurea LM-51, prevede un minimo di72 CFU nei settori scientifico-disciplinari di psicologia. Pertanto,quanto riportato nel documento citato è totalmente privo difondamento, poiché non riguarda la nostra Università; b) è prassi in ambitoaccademico per le discipline scientifiche, e non fa eccezionenaturalmente la psicologia, sostanziare le proprie affermazioni conevidenze empiriche. Tuttavia, non ci risulta che l’affermazioneconcernente l’inadeguatezza della modalità telematica ai finidella formazione dello psicologo sia accompagnata dalla citazione dirisultati di ricerche pubblicate, né che l’ANVUR abbia maisegnalato carenze del genere. Come lei sa, in ambito scientifico, ciòindica che l’affermazione debba essere considerata esclusivamentein termini di “pregiudizio”. A tale riguardo, è bene anchesottolineare che è ormai consolidata negli ultimi anni l’adozionedella modalità e-learning nella formazione continua, purenell’ambito delle professioni della salute (psicologi, medici,terapisti della riabilitazione, infermieri, biologi, ecc.). Di fatto,sono numerosi i corsi di formazione a distanza (FAD) con crediti ECMproposti dal Ministero della Salute e dai diversi ordiniprofessionali tra cui, solo per citarne uno degli ultimi, l’Ordinedegli Psicologi del Lazio, che prevede addirittura una sezionee-learning. Lo psicologo, inoltre, può operare a distanza, comeprevisto dall’art.1 del codice deontologico, specificando chele regole dello stesso si applicano anche nei casi in cui leprestazioni psicologiche, o parti di esse, siano effettuate nellamodalità a distanza, via internet o con qualsiasi tipo di strumentoelettronico o telematico. In conclusione, Lemanifestiamo la nostra profonda amarezza per le Sue considerazioni incui lascia intendere che noi docenti incardinati nei corsi di studioin Psicologia di un’università telematica non saremmo in grado ditutelare la “dignità” della formazione dei nostri studenti.Tutelare la formazione dei futuri psicologi ha da semprerappresentato un nostro fondamentale dovere, morale prima ancora chedeontologico e giuridico, ed è con estrema responsabilità che,anche in quanto psicologi, svolgiamo questa funzione. Tanto più che,come ormai da tempo sollecitati dalle istituzioni europee, tutti gliStati membri dell’UE incentivano la modalità di insegnamento adistanza per soddisfare le esigenze di tutti quegli studenti che nonsono in condizione di frequentare le università in presenza egarantire, così, l’effettività del diritto all’istruzione nellamisura più ampia e avanzata possibile.

I docenti incardinatipresso i corsi di studio L24 ed LM51 dell’Università NiccolòCusano di Roma.

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