Il Governo Draghi ha firmato il Decreto che prevede anche misure di sostegno per i collaboratori sportivi rimasti fermi durante la pandemia.

Indennità per i lavoratori dello sport

L’articolo dispone in materia di indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

I commi da 10 a 15 recano disposizioni che reiterano per l’anno 2021 la misura di sostegno economico già prevista dall’art. 96 del D.L. n. 18/2020 e dall’art. 98 del D.L. n. 34/2020, ripresa già nel D.L. n. 137/2020 e nel D.L. n. 157/2020, a favore dei lavoratori sportivi, tra i quali, come riportato nella relazione illustrativa al Decreto, sono inclusi tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali.

E’ erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS riconosciuti dal CONI, le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L’emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza nonché del reddito di emergenza.

Si considera reddito da lavoro, che esclude il diritto a percepire l’indennità il reddito da lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR, il reddito da lavoro dipendente e assimilato di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, nonché le pensioni di ogni genere.

Il comma 11 introduce una differenziazione dell’indennità spettante in base al reddito percepito in ambito sportivo nell’anno 2019. Ciò al fine di discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito, unica o primaria, da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività.
L’ammontare dell’indennità – comma 11 – è determinata come segue:

a) ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 3.600,00 euro;

b) ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi all’attività sportiva in misura compresa tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 2.400,00 euro;

c) ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000,00 euro annui, spetta la somma di 1.200,00 euro.

Sono ricomprese anche le collaborazioni coordinate e continuative rese da lavoratori sportivi con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI.

La Società Sport e Salute S.p.A. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione delle domande nella piattaforma informatica.

Come precisato dalla Società Sport e Salute nel sito istituzionale, i collaboratori sportivi non dovranno fare una nuova domanda ma dovranno confermare i requisiti con la stessa procedura consolidata nel tempo per le precedenti erogazioni automatiche. Dovranno, pertanto, confermare nella piattaforma informatica che l’attività relativa al rapporto sia cessata, ridotta o sospesa a causa Covid-19, nonché di non essere beneficiari di altri redditi.

La Società Sport e Salute invierà a tutti gli aventi diritto una mail con il link per la conferma dei requisiti.

Articolo precedenteCalcio, Brasile, esoneri si. Ma col limite…
Prossimo articoloCalcio, Viterbese-Potenza, occhio ai divieti